Abbiamo già trattato nella nostra rassegna di articolo i bonus per l’assunzione di giovani fino a 29 anni, ma dobbiamo fare delle precisazioni in merito al cumulo parziale con altri incentivi. La circolare, nonostante il silenzio del dl n. 76/2013, disciplina la cumulabilità del bonus con altri eventuali incentivi applicabili alla stessa assunzione, stabilendo che, nel caso in cui sussistano sia i presupposti per applicare il bonus sia i presupposti per applicare incentivi sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il bonus è applicabile in misura mensile non superiore a un determinato importo.
Il bonus, retributivo ma spendibile in compensazione con i contributi, è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale.Dura 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
L’apprendistato: Il principio l’Inps lo rende applicabile anche nel caso di assunzioni di apprendisti, trattandosi comunque di giovani. Anche se il bonus spetta se si tratta di un contratto a tempo indeterminato, l’Inps stabilisce che per l’apprendista il bonus non può superare mensilmente un determinato importo calcolato in base al numero dei dipendenti . Tradotto in pratica il vincolo consegna tre situazioni in base al tipo di azienda e soprattuttto considerando che agli apprendisti assunti dal 2012 al 2016 è applicabile anche lo sgravio totale, che sconta i contributi del 100% a eccezione dell’aliquota dell’1,61% destinata all’Aspi.