Come vi abbiamo già comunicato con la newsletter del 26 Giugno 2018, la fattura elettronica carburanti è stata prorogata al 2019 ma dal 1 luglio 2018 non più è possibile pagare benzina o gasolio in contanti.
La carta carburanti, pertanto, sopravvive fino al 31 dicembre 2018, ma dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del TUIR sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciabile.
Ciò significa che, da un lato e per altri sei mesi, non ci sarà l’obbligo della e-fattura da parte del titolare del distributore di carburante e che sarà ancora possibile documentare le spese di gasolio o di benzina attraverso la scheda carburante. Dall’altro lato, invece, il Governo non rinuncia comunque ad evitare eventuali trucchetti per evadere il Fisco e chiede, per poter usufruire dei benefici fiscali, che i pagamenti del carburante siano tracciabili. Il che vuol dire che non si può pagare un pieno in contanti ma che occorre farlo con qualsiasi altro strumento che lasci traccia, come la carta di credito o di debito o anche un assegno. In pratica niente contanti!
Dal 1° luglio 2018, pertanto, le spese di carburante per autotrazione sono deducibili solo se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
In base alla situazione sopra descritta, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano 3 diverse possibilità, tutte fiscalmente valide. Più precisamente, è possibile scegliere tra:
1 Emissione della fattura elettronica. Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio. Il soggetto IVA all’atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l’emissione della fattura elettronica. Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell’impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.
2 Utilizzo della scheda carburanti. La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018. A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti. O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.
3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità). Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).
Conclusioni: come comportarsi?
In base a quanto detto sin qui, forse la terza appare la soluzione più semplice: infatti, non bisogna dimenticare che con il D.L. n. 70/2011 è stato previsto che i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante (per documentare gli acquisti, è sufficiente l’estratto conto bancario).
A questo punto sorge una domanda: quale sarà il comportamento più corretto per coloro che, comunque, nei primi sei mesi del 2018 hanno utilizzato la scheda carburanti?
A rigor di logica e per coerenza, sarebbe opportuno continuare ad utilizzarla, tenendo però in debito conto che il pagamento dovrà essere fatto solo con strumenti tracciabili.
A tal fine l’agenzia delle Entrate ha specificato, con il provvedimento delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018, quali sono gli strumenti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto: gli assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali e i mezzi di pagamento elettronici, fra cui l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito e prepagate. Gli stessi mezzi di pagamento, si legge nel provvedimento, sono validi ai fini della deducibilità della spesa.