La legge n. 147, del 27 dicembre 2013, ha istituito l’introduzione dell’Imposta unica comunale (Iuc), composta da tre distinti prelievi: l’imposta municipale propria (Imu) relativa alla componente patrimoniale; il tributo sui servizi indivisibili (Tasi) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni; la tassa sui rifiuti (Tari) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. E’ imminente e precisamente prevista per il 16 Ottobre la scadenza del pagamento della prima rata del nuovo Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014, destinato a coprire il costo di alcuni servizi generali (illuminazione pubblica, sicurezza, istruzione, ambiente, protezione civile, viabilità). Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La base imponibile, è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), ma l’importo dovuto della TASI si calcola applicando al valore imponibile dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. Fra i contribuenti che subiscono un rincaro fiscale con l’introduzione della TASI ci sono gli inquilini (famiglie, uffici, capannoni, negozi…), ai quali per la prima volta viene applicata una tassa sugli immobili: se l’IMU è dovuta solo dai proprietari, la TASI invece è dovuta anche da chi è in affitto o più genericamente ne è detentore. L’occupante diverso dal proprietario deve dunque procurarsi la rendita catastale dell’appartamento locato, calcolare l’imponibile e applicare l’aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario). Occorre in primo luogo ricordare che per detentore si intende qualunque soggetto che utilizzi l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale di godimento.
Le eccezioni non mancano, come per esempio in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, il detentore non è soggetto d’imposta, poiché l’intero peso è del proprietario. In tutti gli altri casi l’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte, pari all’80%, è corrisposta dal proprietario. La Tasi verrà versata direttamente al comune mediante il modello di pagamento unificato ( F24) o bollettino entro la scadenza suddetta del 16 Ottobre 2014.