Auto in prestito

Auto in prestito FOTODal 3 novembre è entrata in vigore un’importante novità sul libretto di circolazione: il nome sulla patente del conducente deve essere lo stesso del libretto, cioè chi guida l’auto deve essere anche l’intestatario oppure il suo nome deve essere stato trascritto sul libretto. Coinvolte le auto aziendali. Nell’articolo scopriamo tutti i dettagli della nuova legge, quando si applica, quali eccezioni ci sono, come fare per tutelarsi e a quanto ammontano le multe.

In attesa che venga approvato il nuovo codice della strada 2015, una importante novità sul libretto di circolazione è entrata in vigore lunedì 3 novembre 2014 e riguarderà soprattutto le auto aziendali: diventa obbligatorio, infatti, che coincidano il nome sulla patente del conducente e il nome dell’intestatario del veicolo sulla carta di circolazione dell’auto. In sostanza, un veicolo può essere guidato solo dal suo intestatario e non da terzi. Per poter prestare l’auto, il nome di chi la guiderà deve essere aggiunto sul libretto di circolazione. La multa per l’uso dell’auto da parte di un soggetto non indicato sul libretto è molto salata. Vediamo nel dettaglio quando si applica questa nuova legge sul libretto e a quanto ammonta la multa.

La nuova disposizione riguarda soltanto l’uso di auto altrui per periodi superiori ai 30 giorni, cioè quando “un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni”. Se prestiamo l’auto a qualcuno o gli consentiamo di utilizzarla a lungo termine (più di 30 giorni) dobbiamo regolarizzare la situazione facendo scrivere il nome della persona sul libretto di circolazione. La normativa non riguarda l’uso dell’auto da parte di familiari e non è retroattiva. Colpirà invece i soggetti che utilizzano l’auto in comodato d’uso, come le cosiddette “auto aziendali”.

Vediamo in modo schematico le caratteristiche di questa nuova legge sul libretto di circolazione:

  • dal 3 novembre 2014
  • Riguarda gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate e i motoveicoli
  • Si applica quando “un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni”
  • Non si applica ai familiari (purché vivano con l’intestatario)
  • Al momento ancora non si applica agli autotrasportatori (iscritti all’albo, con licenza per il trasporto di cose proprie o autorizzati al trasporto di persone)
  • Non è retroattiva: l’obbligo vale      solo per gli “atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre”
  • Si applica ai casi di comodato e l’obbligo ricade sul comodatario
  • Chiunque non sia obbligato, può comunque richiedere l’aggiornamento qualora lo desideri

L’aggiornamento del libretto si rende necessario, oltre che in caso di temporanea disponibilità per più di trenta giorni di un veicolo intestato a terzi, anche nei casi di variazione della denominazione dell’ente intestatario o delle generalità della persona fisica intestataria o di intestazione a soggetti giuridicamente incapaci. Dovranno tenere conto di questa novità soprattutto coloro i quali dispongono di veicoli aziendali e dei rent to buy (il pagamento di un canone per l’uso dell’auto in attesa di decidere se acquistarla pagando il saldo).