BONUS PUBBLICITÀ 2019

Buone notizie per coloro che hanno investito in pubblicità: Il bonus pubblicità non solo è stato confermato ma, a partire dal 2019,  diventa strutturale. Si conclude dunque positivamente la querelle sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali grazie alle misure contenute nella legge di conversione del decreto sport e cultura approvato dal Senato in via definitiva il 6 agosto 2019.

Fino ad oggi c’erano forti dubbi sul fatto che si potesse nuovamente presentare domanda, anche tenuto conto che la scadenza ordinaria per le richieste di accesso era fissata al 31 marzo e che la mancata pubblicazione del decreto con lo stanziamento dei fondi necessari per l’anno in corso aveva portato alla sospensione dell’incentivo. Il disegno di legge di conversione del DL n. 59/2019 è intervenuto proprio per risolvere le due problematiche, rifinanziando il bonus, attingendo dalle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione, e modificando i termini per fare domanda.

Il riconoscimento dell’agevolazione resta legato alle verifica dell’incremento dell’investimento in pubblicità effettuato da imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Quindi non solo le ditte individuali ma anche le società di persone (snc, sas) e le società di capitali (srl, spa) possono usufruirne.

Hai diritto alla detrazione solo se spendi l’1% in più rispetto all’anno precedente per la pubblicità  su quotidiani, periodici, TV e radio locali (anche online), ma cambia l’importo percentuale del bonus riconosciuto nonché la scadenza per l’invio della domanda di accesso. La misura dell’incentivo a partire dal 2019 viene confermata al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, per tutte le imprese. Viene eliminato così l’incremento al 90% previsto per le micro, piccole e medie imprese e per le startup innovative.

La detrazione del 75% si applica solo sul valore incrementale della spesa sostenuta rispetto all’anno precedente: le spese di pubblicità sono detraibili al netto delle spese accessorie, dei costi sostenuti per l’intermediazione e qualsiasi altro costo che non rientri nell’effettivo acquisto dello spazio pubblicitario. La spesa deve risultare da appositi documenti rilasciati dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (commercialisti e altri consulenti abilitati).