CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI ANCHE SE IL CONDUTTORE È UN’IMPRESA

 

Il regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21%,  previsto inizialmente solo per le locazioni di abitazioni, con la Legge di Bilancio 2019 è stato esteso anche ai contratti che hanno per oggetto negozi e botteghe. Alle locazioni di negozi e botteghe si può applicare il regime della cedolare secca anche se il conduttore agisce nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

La “cedolare secca” è un regime facoltativo che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Per effetto dell’estensione, dunque, per le locazioni di immobili di categoria catastale C\1 è possibile esercitare l’opzione per la tassazione fissa del 21%, sostitutiva di Irpef, addizionali, imposta di bollo e di registro.

Per esercitare l’opzione di tassazione a cedolare secca per negozi e botteghe è tuttavia necessario il rispetto di requisiti ulteriori rispetto a quelli generali, che hanno fatto subito parlare di un’agevolazione dai “paletti” eccessivamente restrittivi e di difficile applicazione. In particolare:

  1. La tassazione agevolatadei redditi da locazione con cedolare secca al 21%, potrà essere applicata ai locali commerciali con superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente.
  2. La cedolare secca potrà essere applicata esclusivamente per i nuovi contratti stipulati nel 2019 e, proprio sul punto, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una specifica regola anti-elusiva. Pur nel rispetto dei requisiti generali, non si potrà applicare il regime di tassazione a cedolare secca per i contratti stipulati nel 2019qualora al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale. È quindi espressamente vietato recedere da un precedente contratto per stipularne uno nuovo, con gli stessi soggetti, per il medesimo soggetto.