Nuove norme per gli oneri Inps e Inail per le collaborazioni familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio. Il ministero sancisce il principio che, in questi ambiti, se ricorrono determinati requisiti, i familiari dell’imprenditore possono prestare la propria collaborazione, senza essere obbligati a iscriversi nella relativa gestione previdenziale Inps.
In primo luogo il ministero chiarisce che i familiari non hanno obbligo contributivo se la loro prestazione lavorativa non è abituale, ossia se è soltanto occasionale.
L’attività dei familiari è considerata occasionale se il lavoro è prestato dal pensionato in favore del familiare imprenditore, e dal familiare che è già occupato a tempo pieno in un’altra azienda. L’attività del pensionato – nota il ministero – è solitamente caratterizzata dalla scarsa tendenza a impegnarsi in una attività abituale. Il personale ispettivo dovrà considerare così le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, come collaborazioni occasionali (purché di tipo gratuito), tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla subordinazione.
Anche la prestazione del familiare già occupato a tempo pieno in un’altra azienda, al quale manca presumibilmente il tempo materiale per impegnarsi sistematicamente in un’altra attività lavorativa, andrà considerata allo stesso modo. Queste prestazioni devono comunque essere effettuate a carattere gratuito, in linea con lo spirito di solidarietà che lega tra loro i familiari.
Nel settore artigiano, commerciale e agricolo viene considerato lavoro occasionale , se i compiti svolti dal familiare non sono stabili né sistematici, e rispettano il limite quantitativo di apporto lavorativo di 90 giorni per anno solare, intesi come frazionabili in 720 ore (questo parametro quantitativo è desunto dall’articolo 21, comma 6 del Dl 269/2003, che si riferisce al settore dell’artigianato, ma che secondo il ministero del Lavoro può essere applicato anche al commercio e all’agricoltura, «in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale»). Inoltre, non è necessario che l’imprenditore sia assente: la collaborazione occasionale resta valida sia per affiancarlo, sia per sostituirlo.
Il personale ispettivo dovrà provare il superamento delle ore previste per l’occasionalità, con l’acquisizione di documenti o testimonianze.
Per obblighi assicurativi dei coadiuvanti familiari dei soci di società artigiane e non artigiane l’Inail è in linea con l’Inps ovvero che questi soggetti devono essere assicurati se svolgono la propria attività con continuità e a titolo oneroso, sempre che sussistano le condizioni di assicurabilità previste dal Dpr 1124/1965.