“Decreto del fare”: Esproprio e pignoramento

esproprio casaLe novità più rilevanti in termini di tutela del cittadino riguardano le restrizioni imposte ad EQUITALIA per le procedure di esproprio e pignoramento che vengono ad attivarsi nel caso in cui il debitore, non riuscendo a saldare neanche con la rateizzazione il proprio contenzioso, perde la disponibilità materiale e giuridica di determinati beni di sua proprietà. La tutela è diretta a quei soggetti che  hanno un unico immobile di proprietà e che viene utilizzato come abitazione principale o rappresenta un bene strumentale per l’azienda.

Pignoramenti ed espropri. Si allenta la stretta sull’abitazione

PRIMA: Successivamente all’ipoteca, nel caso in cui il contribuente continuava a non pagare il debito, l’Agente della riscossione procedeva senza alcun limite o eccezione al pignoramento immobiliare e successivamente  all’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare era effettuato al di sopra di determinati importi di debito, infatti, non procedeva all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito era inferiore a 20 mila euro.

ORA: Non sarà più possibile espropriare un immobile, se adibito ad uso abitativo dal debitore, che vi risiede anagraficamente ed è l’unica proprietà immobiliare, purché la proprietà in questione non rientri nelle categorie catastali di lusso A/1 A/8 e A/9 ( ville, castelli e immobili di lusso). Questo vuol dire che si può iscrivere l’ipoteca sull’ immobile in questione, ma questa  non può essere esercitata. I limiti alla nuova espropriazione immobiliare non si fermano a questa garanzia, infatti, per tutti gli altri immobili la norma prevede che salga da 20 mila a 120 mila euro l’importo di debito al di sopra del quale è possibile procedere all’ esproprio oppure, se viene iscritta un’ipoteca ai sensi dell’articolo 77 del dpr 602/73, devono passare sei mesi senza che venga pagato il debito.

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Per quanto riguarda i beni strumentali può essere soggetto a pignoramento solo un quinto del valore totale dei beni in oggetto, però solo dopo aver accertato che il valore degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dallo stesso debitore non sia sufficiente per la soddisfazione del credito iscritto a ruolo. Una volta effettuato il pignoramento sui beni strumentali la norma prevede che la custodia degli stessi resti affidata al debitore e che il primo incanto per la vendita non possa aver luogo prima di trecento giorni dal pignoramento stesso.