NUOVE NORME PER LE SUCCESSIONI

successioneLa successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di entrare in possesso di quanto da lui posseduto in vita e i suoi eredi hanno l’obbligo di presentare la “Dichiarazione di Successione” entro un anno dalla data di apertura della stessa (ovvero dalla data di morte del defunto). È necessario, inoltre, verificare se esista un testamento che riporti eventuali “volontà” del De Cuius nei confronti degli eredi. Nel caso in cui il testamento non ci sia o non sia valido, la legge prevede delle norme specifiche per la suddivisione dei beni del defunto, attraverso la cosiddetta successione legittima, regolamentata nell’articolo 565 del’ Codice Civile, che prevede eredi fino al sesto grado di parentela (coniuge, discendenti, ascendenti- ovvero genitori e nonni-, collaterali-fratelli e sorelle-, tutti in ordine di precedenza). Gli eredi possono accettare (con atto notarile o comportamenti da cui sia chiara la volontà di accettarla) o rifiutare l’eredità (tramite un notaio o un cancelliere del tribunale competente), ma se si tratta di minori sarà un giudice tutelare ad autorizzare o meno l’eredità, previo inventario dei beni, mentre in mancanza di qualsiasi erede sarà lo Stato a risultare successore.

 Ad oggi come sopra specificato tutti gli eredi sono tenuti alla dichiarazione di successione, anche awdeaadanel caso in cui non abbiano ancora accettato l’eredità stessa, come pure i rappresentanti legali, gli amministratori, i curatori e gli esecutori testamentari, dato che la dichiarazione è di natura fiscale e consente all’Agenzia delle Entrate di calcolare le imposte sul patrimonio in arrivo. Finora sono esentati dalla dichiarazione solo coloro che ereditano cifre inferiori a 25.822 Euro. Con entrata in vigore della nuova normativa si alza la soglia a 100.000 Euro con eredità senza immobili o diritti reali immobiliari (ad es. usufrutto) per quanto riguarda coniuge e parenti in linea diretta del defunto. La novità più sostanziale sta però nella presentazione della documentazione, che potrà essere una semplice copia non autenticata della stessa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità agli originali.