Sponsor & Fisco. Onere della prova a carico dell’ufficio accertatore.

sponsor e fiscoSulle sponsorizzazioni alle società e associazioni dilettantistiche nessuna valutazione di congruità e di inerenza da parte del fisco. Una volta verificata l’esistenza e la realtà delle sponsorizzazioni, nonché la controprestazione eseguita dalla società o associazione sportiva, le spese sostenute devono essere considerate, entro il limite annuo di 200 mila euro, spese di pubblicità deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

Le somme erogate a titolo di sponsorizzazione rientrano nei parametri qualitativi e quantitativi contenuti nel comma 8 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Sono cioè effettuate a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, enti e fondazioni, nel limite annuo complessivamente non superiore a 200 mila euro.

In base al contenuto della circolare n. 21/e del 22 aprile 2003 nella quale si asserisce, testualmente, che la norma contenuta nella legge 289/2002 introduce nell’ordinamento tributario una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate, entro il limite dei 200 mila euro su base annua, comunque spese di pubblicità che come tali si rendono integralmente deducibili ai fini del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 74, comma 2 del Tuir (ora 108, comma 2).

sponsorizzazioneSulla base di tale interpretazione e nei limiti del suddetto importo, deve ritenersi escluso qualsiasi sindacato di merito da parte degli organi verificatori circa l’utilità di tali spese, la loro inerenza, la loro capacità di apportare maggiori ricavi o proventi al soggetto erogatore.

Ovviamente nei giudizi di merito esaminati si è comunque preso atto dell’esistenza di almeno due requisiti di base espressamente richiesti nel suddetto documento di prassi amministrativa sopra richiamato, ovvero:

  • che i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante
  • che deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione stessa, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Si tratta dunque di verificare e accertare che la spesa sia effettiva, che il destinatario delle somme sia uno degli enti espressamente richiamati dalla norma, che oggetto della sponsorizzazione sia l’immagine aziendale o uno o più prodotti e che, infine, il beneficiario abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico nel contratto (affissione del cartellone pubblicitario ai bordi dello stadio, inserimento del marchio aziendale sulle magliette degli atleti e così via).

In presenza di queste particolari tipologie di spese è sull’ufficio accertatore che deve ritenersi ribaltato tutto l’onere probatorio potendosi il contribuente trincerare dietro la presunzione assoluta delle spese stesse quali spese di pubblicità interamente deducibili dal suo reddito d’impresa.

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