I soggetti definiti “esportatori abituali” possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera d’intento” – avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l’esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell’imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all’Erario.
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti che a seguito dell’introduzione del Decreto Semplificazioni fiscali (articolo 20 del D.Lgs n. 175/2014) sono stati ridimensionati infatti a partire dal 1° gennaio 2015 gli esportatori saranno chiamati direttamente ad inviare all’Agenzia delle Entrate le lettere d’intento che intendono inviare ai propri fornitori, per chiedere la non applicazione dell’Iva sugli acquisti che intendono effettuare. Successivamente l’esportatore abituale dovrà inviare la comunicazione e la ricevuta al proprio fornitore. Con l’entrata in vigore della nuova normativa il fornitore non sarà più chiamato a comunicare al Fisco alcunché. Egli dovrà soltanto verificare la correttezza di invio, da parte dell’esportatore abituale, della comunicazione di intento alle Entrate, tramite un’apposita procedura on-line, e ove non riscontri irregolarità, riepilogare le lettere d’intento ricevute all’interno della propria dichiarazione Iva.
Ora il nuovo iter di comportamento in caso di emissione/ricevimento di una lettera d’intento è:
- L’esportatore abituale, prima di inviare la dichiarazione di intento al fornitore o alla dogana, dovrà trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
- L’Agenzia delle Entrate rilascerà all’esportatore abituale l’apposita ricevuta telematica di presentazione.
- L’esportatore abituale consegnerà la dichiarazione di intento e la ricevuta della presentazione telematica al fornitore o all’Agenzia delle Dogane. L’esportatore abituale sarà esonerato dalla consegna fisica della ricevuta telematica all’ufficio doganale non appena l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni, prevista dalla norma entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
- Il fornitore dell’esportatore, che riceverà la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di presentazione telematica, dovrà verificare telematicamente l’effettiva avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura non imponibile. Solo in questo caso, infatti, non sarà sanzionabile (comma 4 bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/97 nella nuova formulazione).
- Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà, a decorrere dalla dichiarazione Iva per l’anno 2015, riepilogare in dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
