E’ stata emessa una sentenza “rivoluzionaria” dalla Commissione Tributaria Provinciale della città di Lecce che discute sulla stabilità del nuovo sistema delle notifiche tramite PEC introdotte per gli atti degli agenti di riscossione. Secondo questa commissione tutte le notifiche inviate tramite posta elettronica certificata da parte dell’ente Equitalia sarebbero ritenute nulle in quanto il messaggio email non contiene il documento originale dell’atto.
Infatti con la PEC viene trasmesso al contribuente non l’originale della cartella di pagamento ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia non può assumere valore giuridico perché non garantisce che il documento inoltrato sia completamente identico all’originale che in questo caso resta nelle mani di Equitalia, invece con la notifica a mezzo raccomandata l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Quindi, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento.
Un altro problema, secondo la commissione tributaria leccese, è collegata al fatto che la PEC non garantirebbe la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario infatti l’attestazione di spedizione e di immissione dell’email nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente, invece con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino o dall’ufficiale giudiziario.
