Nel 2017 entrerà in vigore un nuovo decreto fiscale che apporterà cambiamenti importanti, soprattutto in riferimento all’ente Equitalia. Per prima cosa Equitalia verrà sostituita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che erediterà tutti i crediti e debiti che precedentemente gestiva Equitalia.
Inoltre hanno introdotto un’agevolazione per tutti quei soggetti passivi che si ritrovano debiti tributari Equitalia, definita “rottamazione delle cartelle di pagamento”. Tale beneficio è rilevante soprattutto qualora le cartelle di pagamento siano state notificate in tempi remoti, e si dà la possibilità al contribuente di estinguere il debito d’ imposta senza corrispondere le sanzioni amministrative e gli interessi di mora, ovvero di estinguere il debito contributivo, senza versare le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Normalmente nel caso di notifica di una cartella di pagamento per debiti tributari il contribuente è tenuto a versare le somme di importo diverso, a seconda di quando avviene il pagamento se entro o oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella. Invece in caso di rottamazione l’unico importo richiesto comprende:
– somme affidate all’Agente di riscossione a titolo di capitale;
– interessi per dilazione di pagamento;
– spese di notifica della cartella di pagamento che si è deciso di rottamare;
– somme maturate a titolo di aggio ricalcolato dall’Agenzia di riscossione.
Chi vuole aderire a questo nuovo sistema deve presentare entro il 31 marzo 2017 un modello reso disponibile dal sito di Equitalia. Possono presentare domanda tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali dal 2000 al 2016 emesse da Regioni, Province, Comuni per tutti quei tributi relativi ad imposte come Imu, Irpef, Irap, Ires e contributi previdenziali ed assistenziali affidati dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps o dall’Inail.
Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, il recupero aiuti di Stato ed infine le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna. Quindi questo nuovo sistema include solamente i debiti tributari o gli obblighi previdenziali o assistenziali.
Il pagamento delle somme dovute devono avvenire a scelta del debitore, in un massimo di 5 rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017. Il 70% del debito deve essere versato entro sempre il 2017, e se si versa il ritardo, anche di un solo giorno, una delle rate in automatico si decade dai benefici del sistema. Di conseguenza l’agente della riscossione riprende l’attività esecutive per l’intero importo del debito originario e le somma residue non sono più dilazionabili.
Infine è possibile chiedere la rottamazione di dilazioni in corso o scadute. Però sono penalizzati in quanto per essere ammessi a tale beneficio devono pagare le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016 e anche quelle scadute.
