Negli ultimi giorni si parla frequentemente della questione rottamazione delle cartelle Equitalia, nello specifico sulla probabile proroga al prossimo 21 aprile invece del 31 marzo sempre anno 2017 e sulle incertezze che emergono soprattutto in presenza di piani di dilazione concessi da Equitalia ancora in essere al 24 ottobre 2016.
Quindi in base all’articolo 6 comma 5 del dlg 193/2016 è stato stabilito che con riferimento ai debiti che si intendono da rottamare, i piani di dilazione dei carichi in essere al 1^ gennaio 2017 sono sospesi di diritto fino a luglio 2017, termine previsto per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione.
Come disposto dall’Agenzia delle Entrate:
se il debitore ha correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere;
se invece il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata, il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento si rateizzazione da parte dell’agente della riscossione.
Il debitore potrà riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 al mese di luglio, in quanto non oggetto di revoca automatica. Comunque Equitalia precisa che la sospensione non viene concessa automaticamente a tutti coloro che potenzialmente potrebbero presentare istanza di rottamazione, ma soltanto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (con modello DA1) e limitatamente ai carichi per cui viene richiesta.
