Per combattere le frodi in merito argomentazioni dell’imposta Iva, sono state introdotte delle misure innovative importanti.
L’intervento amplia sul piano oggettivo il regime della solidarietà nel pagamento dell’Iva tra cedente e cessionario anche in caso in cui la cessione riguardi i combustibili per autotrazione. Finora la responsabilità solidale per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale riguardava un elenco di beni tassativamente individuati dal decreto 22 dicembre anno 2005, aggiornato nel 2012, tra cui autoveicoli, prodotti di telefonica, computer e pneumatici facilmente soggetti a frodi Iva.
La nuova disposizione definisce responsabili i soggetti passivi e il fornitore qualora acquistino combustibile ad un prezzo inferiore al valore normale ed il cedente non versa l’imposta relativa alla cessione effettuata.
Tale responsabilità solidale è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni, non si applica ai privati o comunque agli operatori non soggetti a iva.
Inoltre attraverso la presentazione della documentazione attinente è possibile dimostrare che il prezzo della cessione non è legato al mancato pagamento dell’Iva, ma è stato determinato sulla base di eventi non oggettivamente rilevabili, in questo caso si realizza un’inversione del costo.
Inoltre la legge di Bilancio 2017, con decorrenza dal 1^gennaio anno 2017, ha stabilito che:
- per il trasporto urbano di persone mediante messi abilitati al trasporto marittimo, fluviale e lacuale l’imponibilità Iva è del 5%;
- per il trasporto urbano con veicoli da piazza, esiste l’esenzione;
- per il trasporto urbano con mezzi diversi dai precedenti e per il trasporto extraurbano con qualsiasi altro mezzo, l’applicazione dell’aliquota Iva è del 10%.
