TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI

La legge di Bilancio anno 2018 ha introdotto molteplici novità, tra cui “la tracciabilità delle retribuzioni”.

A partire dal 1^ luglio 2018, il legislatore impone per qualsiasi prestazione lavorativa subordinata o autonoma, di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o uffici postali.

L’obiettivo fondamentale è quello di contrastare la diffusa prassi adottata dai diversi datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento o della mancata assunzione, corrispondono ai lavoratori uno stipendio inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Quindi sarà fatto divieto di corrispondere le retribuzioni per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore a prescindere dalla tipologia contrattuale intercorrente.

Sarà possibile corrisponde quanto dovuto al proprio personale o ai prestatori in presenza di un contratto di collaborazione attraverso uno dei seguenti mezzi:

  • Bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

E’ importante anche sottolineare che, come affermato nel comma 912, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun modo, prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ossia non è sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento della retribuzione, ma rappresenterà solo una presunzione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione retributiva.

La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro.