Dal 1^ luglio del 2018 addio alla scheda carburante per i soggetti titolati di partita iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quello esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta.
Da questa data quindi le spese del carburante per autotrazione saranno deducibili solo se il pagamento viene effettuato tramite carta di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Quindi in base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partitiva iva, sia ditte individuali che società, non potranno più dedurre nella propria contabilità il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre il corrispondente valore dell’iva (imposta sul valore aggiunto) qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.
Il pagamento deve essere tracciabile, ed è possibile avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante, qualora tale modalità di documentazione sia utilizzata per tutti i mezzi aziendali.
L’obiettivo di tale disposizione è quella di limitare la circolazione del denaro contante e anche i fenomeni di deduzione e detrazione illegittimi.
Le carte di credito o carte prepagate utilizzate per l’acquisto del carburante devono essere intestate al soggetto iva acquirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali bisognerà avere a disposizione più carte di credito.
A completare l’opera, sempre con decorrenza dal 1^ luglio 2018 si aggiunge il fatto che la legge di Bilancio ha previsto che gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.
