Il Garante della privacy sembra aver “demolito” il “nuovo” redditometro, ma in realtà non è così. Infatti, sono stai semplicemente eliminati, durante la fase di determinazione sintetica del reddito, le spese correnti e le altre spese determinate sulla base delle medie ISTAT, ma la preclusione all’utilizzo dei predetti dati non sembra sortire effetti particolarmente rilevanti. L’Autorità ha prescritto all’Agenzia delle Entrate diverse misure per ridurre al minimo i rischi di violazione dei diritti dei contribuenti. Sul banco degli imputati è finita in particolare la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di utilizzare “le spese presunte” per verificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e le spese effettuate.
Queste ipotesi di spese, secondo la previsione del Dl 78/2010 e del provvedimento attuativo del 24 dicembre 2012, vengono calcolate sulla base dei valori medi rilevati dai dati Istat. Ed è proprio questo che il Garante contesta maggiormente: la possibilità di utilizzare tali medie (riferite per esempio agli acquisti alimentari e all’abbigliamento) per ricostruire il reddito del contribuente e dunque “collocarlo” in una specifica tipologia di famiglia e in una determinata area geografica. Un sistema che presenta notevoli margini di errore.
Il Garante della Privacy ha fissato dei paletti ma il Fisco potrà ‘spiarci’, senza esagerare.
Frenato l’accesso ai dati sensibili della vita quotidiana di ognuno di noi. Si potranno utilizzare unicamente le spese certe per risalire ai redditi dei contribuenti, mentre non dovranno essere usate le spese medie Istat per scoprire gli standard di consumo.
Inoltre bisognerà informare chiaramente, quando si invita il contribuente a un contraddittorio, quali sono i dati che è obbligato a dare e quali può comunicare solo facoltativamente. Con queste correzioni è arrivato il via libera finale.
Frenato l’accesso ai dati sensibili della vita quotidiana di ognuno di noi. Si potranno utilizzare unicamente le spese certe per risalire ai redditi dei contribuenti, mentre non dovranno essere usate le spese medie Istat per scoprire gli standard di consumo.
Inoltre bisognerà informare chiaramente, quando si invita il contribuente a un contraddittorio, quali sono i dati che è obbligato a dare e quali può comunicare solo facoltativamente. Con queste correzioni è arrivato il via libera finale.
Come specifica l’Autorità garante, il nuovo redditometro si fonda su due pilastri: da una parte sul
trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell’Agenzia delle entrate, comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni); dall’altra sull’imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell’attribuzione automatica al contribuente di un determinato “profilo”. Quest’ultimo è un tipo di trattamento in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, noto sinteticamente come “profilazione”. Per questo il Garante della privacy ha chiesto specificatamente di farne a meno.
Ancora, ai fini di una maggiore tutela dei cittadini, l’Autorità chiede che nell’invito al contradditorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere
