BONUS MOBILI E BONUS PRIMA CASA

BONUS MOBILI

La legge di stabilità ha prorogato il bonus sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2016.

Tale agevolazione si base sulla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo di un immobile oggetto di restauro. L’acquisto deve essere effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016. Per ottenere tale bonus occorre realizzare una ristrutturazione edilizia sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici residenziali, ed occorre che le spese per tali interventi di ristrutturazione edilizia siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

th6WYJ47ACLa detrazione del 50% si calcola su un importo massimo di 10.000,00 euro, riferito al totale delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Il bonus spetta per l’acquisto di:

–          Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, scrivanie, credenze, comodini..

–          Elettrodomestici nuovi: di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come da etichetta energetica.

L’acquisto è agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici  anche i frigoriferi, lavatrici, congelatori, asciugatrici, stufe elettriche, apparecchi per il condizionamento, forni a microonde, ventilatori elettrici e lavastoviglie.

Sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria: come la tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, sostituzione di tegole e rifacimento di intonaci. Invece non sono compresi i lavori relativi alla realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.

Per ottenere il bonus mobili è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni e la data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl.

 BONUS PRIMA CASA

 Dal 1^ gennaio 2016 la legge di stabilità ha introdotto la possibilità di poter usufruire del “bonus prima casa” anche per chi ha già acquistato un immobile usufruendo sempre  precedentemente dell’agevolazione prima casa (iva al 4% o imposta di registro al 2%).

thKHTL4DN0Le condizioni per l’applicazione del bonus con aliquota al 2% è che il precedente immobile acquistato sempre con tale agevolazione venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto. Nell’atto d’acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Oggetto dell’acquisto agevolabile deve essere una casa di abitazione con esclusione delle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Tale immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente  stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure svolga attività lavorativa presso il comune dove si trova ubicato l’immobile.

Il mancato trasferimento della propria residenza entro il termine previsto (18 mesi) dal momento dell’acquisto della casa presso il Comune dove si trova l’immobile “agevolato” non fa decadere l’agevolazione soltanto quando questo viene a dipendere da causa di forza maggiore.

La suddetta causa deve essere, però non prevedibile, sovrastante la volontà dell’acquirente e deve sopraggiungere in un momento consecutivo rispetto a quello della stipula dell’atto di acquisto dell’abitazione.

Quindi la decadenza del bonus prima casa si applica nell’ipotesi della mancata vendita entro l’anno dell’immobile agevolato preposseduto ma anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi dal nuovo acquisto, ed in tale caso l’imposta di registro sarà del 9%, gli interessi di mora e la sanzione del 30%.