CARBURANTI: RESPONSABILITA’ SOLIDALE IVA

Per combattere le frodi in merito argomentazioni dell’imposta Iva, sono state introdotte delle misure innovative  importanti.

L’intervento amplia sul piano oggettivo il regime della solidarietà nel pagamento dell’Iva tra cedente e cessionario anche in caso in cui la cessione riguardi i combustibili per autotrazione. Finora la responsabilità solidale per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale riguardava un elenco di beni tassativamente individuati dal decreto 22 dicembre anno 2005, aggiornato nel 2012, tra cui autoveicoli, prodotti di telefonica, computer e pneumatici facilmente soggetti a frodi Iva.

download (1)La nuova disposizione definisce responsabili  i soggetti passivi e il fornitore qualora acquistino combustibile ad un prezzo inferiore al valore normale ed il cedente non versa l’imposta relativa alla cessione effettuata.

Tale responsabilità solidale è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni, non si applica ai privati o comunque agli operatori non soggetti a iva.

Inoltre attraverso la presentazione della documentazione attinente è possibile dimostrare che il prezzo della cessione non è legato al mancato pagamento dell’Iva, ma è stato determinato sulla base di eventi non oggettivamente rilevabili, in questo caso si realizza un’inversione del costo.

Inoltre la legge di Bilancio 2017, con decorrenza dal 1^gennaio anno 2017, ha stabilito che:

  • per il trasporto urbano di persone mediante messi abilitati al trasporto marittimo, fluviale e lacuale l’imponibilità Iva è del 5%;
  • per il trasporto urbano con veicoli da piazza, esiste l’esenzione;
  • per il trasporto urbano con mezzi diversi dai precedenti e per il trasporto extraurbano con qualsiasi altro mezzo, l’applicazione dell’aliquota Iva è del 10%.