Maggiori incentivi con la Sabatini-bis

superare      La legge 1329/65, meglio conosciuta come “Legge Sabatini” è il principale strumento finanziario utilizzato dalle Piccole e Medie Imprese, di ogni settore produttivo, per finanziare l’acquisto di macchinari di produzione.

Il finanziamento dei beni strumentali della Sabatini bis  potrà coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20mila euro ed un massimo di 2 milioni di euro (anche relativi a diversi acquisti ) per ciascuna impresa, ma deve essere erogato come finanziamento unico con una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto.

Non è’ possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario o locazione finaziaria.

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

L’erogazione del contributo è inoltre subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

I beneficiari dell’iniziativa sono tutte le micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori produttivi, compresi agricoltura e pesca. Restano esclusi l’industria carboniera, le attività finanziarie e assicurative, la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei suoi derivati.

I beneficiari devono inoltre: avere sede operativa in Italia; essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non aver ricevuto e non rimborsato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non essere in condizioni di difficoltà.

Sono ammissibili tutti i beni che risultano classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci

  • impianti e macchinari che comprende: impianti generici, ossia gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); impianti specifici, ossia gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda; altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze); macchinari automatici e macchinari non automatici vale a dire apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni
  • attrezzature industriali e commerciali comprende: gli strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); l’attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinari;
  • altri beni  comprende: mobili (quali mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, d’officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali); macchine d’ufficio (quali macchine ordinarie di ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche); automezzi (quali autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni).manager felici

purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Si considerano ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, comprese le relative opere murarie per le installazioni. L’impianto elettrico e l’impianto idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”.

Esclusi i beni portati in fiera “ad uso mostra”

Ulteriore precisazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico è che non sono agevolabili beni che il fornitore ha portato in fiera “ad uso mostra” anche se non sono ancora stati utilizzati ad uso produttivo. Sono altresì esclusi i beni già consegnati “in prova”o “conto visione” presso l’acquirente.

L’incentivo consiste in un prestito agevolato in vigore dal prossimo 31 marzo al 31 dicembre 2016.