Dopo la cancellazione della solidarietà sull’Iva, il decreto sulle semplificazioni fiscali cancella anche gli adempimenti relativi alle ritenute sui redditi. Resta però la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltati, e la richiesta del DURC prima dei pagamenti.
Il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti interessato dalla semplificazione, è quello contenuto all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, regolava finora la solidarietà ai commi 28, 28 bis e 28 ter.
In particolare, tale disposizione prevedeva che in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto .
Tale responsabilità solidale poteva essere evitata a condizione che l’appaltatore procedesse alla verifica che gli obblighi fossero stati effettuati.
Ora l’articolo 28 del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale approvato, prevede espressamente la soppressione dei commi da 28 a 28 ter dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006.
Oltre a quanto già evidenziato relativamente all’attesa che il provvedimento venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale, occorre tenere conto che lo stesso non ha alcun effetto retroattivo e dunque relativamente ai periodi pregressi la solidarietà a carico dell’appaltatore e dei subappaltatori, no che le sanzioni a carico del committente, operano fino al 20 giugno 2013 sia per le ritenute fiscali che per l’IVA, mentre dal 21 giugno 2013 e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo appena approvato, solo per le ritenute fiscali.
Naturalmente, sia la solidarietà che le sanzioni non si renderanno applicabili laddove gli interessati abbiano effettuato gli opportuni controlli o richiesto la documentazione prevista.
Ora, in caso di appalto di opere o di servizi l’appaltatore non risponderà più in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Il committente inoltre non rischierà più la sanzione da 5.000 a 200.000 euro in caso del pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto.
Rimarrà solamente la responsabilità come sostituto d’imposta del committente in caso di emersione di lavoro nero, prevista dalla Legge 276/2003.
