No alcol ai minorenni

Con la conversione in legge del Decreto Sanità è in vigore  il divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Attenzione quindi a tutte le operazioni di vendita al dettaglio di alcolici svolte nei confronti dei giovani; l’esercente è infatti tenuto a verificare l’età dell’acquirente chiedendo l’esibizione di un documento di identità.

Lo stesso divieto si riferisce anche alle vendite per asporto svolte negli esercizi pubblici, bar, ristoranti, o pizzerie d’asporto. Questi esercizi dovranno prestare quindi particolare attenzione alla vendita di bottiglie chiuse che potranno essere consumate al di fuori dell’esercizio e che quindi non rientrano,,nell’ambito,,della somministrazione.

Per somministrazione si intende la cessione di un prodotto finalizzato al consumo immediato sul posto, in questo caso il divieto resta limitato ai minori di 16 anni.

Viene definitivamente introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne che nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.

In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16  o ad infermi di mente.
Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.

L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi: il primo che estende la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo, ed il secondo che aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.