NUOVA NORMATIVA PER GLI OMAGGI

omaggiIn vista delle festività natalizie si ripresenta la consueta necessità di “gestire” l’effettuazione di omaggi. Di conseguenza, sarà opportuno monitorare il trattamento fiscale sia ai fini delle imposte dirette sia in ambito IVA. Il decreto sulle Semplificazioni fiscali, ha introdotto l’aumento a 50 euro per il limite (di costo) che consente la detraibilità della relativa IVA.  Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” è previsto l’innalzamento della soglia da 25,82 euro a 50,00 euro per la piena detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di omaggi non rientranti nell’oggetto dell’attività di impresa. Viene in tal modo realizzata una piena “equiparazione” tra quanto previsto ai fini redditi e quanto previsto ai fini Iva. A decorrere dal 13 dicembre 2014, il costo massimo degli acquisti di beni da dare in omaggio, ai fini della detraibilità IVA, è passato da 25,82 a 50,00 euro. Pertanto, l’IVA sugli acquisti effettuati dal 13 dicembre 2014 è interamente detraibile se il costo del bene da omaggiare non è superiore a 50,00 euro. Oltre tale soglia, l’IVA rimane interamente indetraibile. Prima del decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), se il costo unitario era superiore a 25,82 euro, l’IVA rimaneva indetraibile, viceversa se il valore non era superiore a 25,82 euro, l’IVA risultava detraibile.

Quindi a decorrere dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014), è stato innalzato a 50 euro il costo unitario del bene regalato per il quale è ammessa la detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni costituenti spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette. Riepilogando, l’IVA relativa all’acquisto del bene oggetto di omaggio è detraibile se il relativo costo unitario è:

– pari od inferiore a 25,82 euro, se acquistato fino al 12 dicembre 2014;

– pari od inferiore a 50 euro, se acquistato dal 13 dicembre 2014.

 Per stabilire quale sia il limite applicabile, bisognerà fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione; non deve quindi essere attribuita rilevanza alla data di registrazione della fattura.omaggi3

 Si segnala che in sede di consegna dell’omaggio non si rende necessario rilasciare alcun documento fiscale (fattura; ricevuta; etc.) mentre è consigliabile, al fine di identificare il destinatario e l’inerenza della spesa, emettere apposito DDT recante la causale “omaggio” od un documento analogo.

Per gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, gli orientamenti prevalenti ritengono che non costituiscano spese di rappresentanza e, di conseguenza, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile, non trovando applicazione alcuna previsione di indetraibilità oggettiva.

Con riguardo all’ipotesi del trasferimento di campioni gratuiti, si rileva che sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati.

Ai fini della detta esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

– deve trattarsi di campioni gratuiti, ceduti per promuovere il bene ed al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali;

– i beni devono essere appositamente contrassegnati in modo indelebile;

– i campioni devono essere di modico valore ed in tal senso si deve fare riferimento agli usi commerciali.