Nell’ultimo decennio si è assistito ad un significativo incremento del livello di indebitamento delle famiglie avendo un impatto immediato sul benessere degli individui. Tale fenomeno definito sovraindebitamento, ha suscitato preoccupazioni, da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali per le conseguenze economiche e sociali sulle famiglie indebitate.
Le varie istituzioni hanno messo in atto una serie di procedure per la risoluzione di tale fenomeno come l’Accordo di Composizione della crisi da sovraindebitamento o la liquidazione dei beni ma quella di grande importanza è il piano del consumatore.
Può ricorrere al Piano del consumatore solo il privato consumatore e non l’azienda, ossia coloro che non hanno un’attività economica come ad esempio i lavoratori dipendenti, i pensionati, i disoccupati o inoccupati e le casalinghe. Sono però tutelabili nella loro qualità di consumatori anche i professionisti o imprenditori che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale svolta come un mutuo personale.
Lo scopo del piano del consumatore è quello di offrire la possibilità di liberarsi dei debiti contratti alle persone fisiche che intendano così regolare i loro rapporti con i creditori, purchè si tratti di debiti contratti non nell’esercizio di piccole attività imprenditoriali o di attività professionali, fatta eccezione, al momento, per i debiti per ritenute fiscali ed IVA.
Il consumatore può accedere alternativamente a tutte le procedure come anche gli altri soggetti diversi dal privato possono accedere a tutte le procedure tranne al piano del consumatore.
Una caratteristica principale del piano del consumatore è la non negoziabilità del piano, ossia la proposta del consumatore non è sottoposta all’approvazione dei creditori.
Alla volontà di quest’ultimi è sostituita la valutazione dei Giudice che esamina la fattibilità e veridicità del Piano, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la convenienza della proposta.
La valutazione del giudice è supportata da una relazione dell’Organismo Composizione della Crisi che deve contenere:
– L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
– L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte;
– Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
– Indicazione delle eventuali esistenze di atti del debitore impugnati dai creditori;
– Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.
L’organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del Piano e la probabile convenienza rispetto alle altre procedure, per questo è importante che il Piano contenga tutti i dati utili per consentire la valutazione da parte del Giudice sull’assenza di colpa del debitore consumatore.
La procedura inerente tale piano è la seguente:
1) Per prima cosa viene avviato un deposito della proposta di Piano che deve essere effettuato presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore. Entro tre giorni dalla data di deposito, l’Organismo di Composizione della Crisi ha il compito di presentare la proposta all’agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli entri locali competenti. Insieme alla proposta devono essere presentati: l’elenco dei creditori, l’elenco dei beni con l’indicazione delle somme dovute, la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, l’attestazione di fattibilità del piano e l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
2) Inoltre deve essere allegata una relazione redatta dall’O.C.C. contente tutti gli elementi indicati precedentemente;
3) Infine bisogna eseguire il procedimento di omologazione del Piano del Consumatore, in cui il giudice verifica che la proposta rispetti tutti i vari requisiti rispettando le norme ed infine dopo tale verifica fissa l’udienza di omologazione, disponendo una comunicazione almeno 30 giorni prima dell’udienza stessa a tutti i creditori della proposta e del decreto.
