
Il decreto fiscale introduce una nuova procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) dei carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2017, una nuova sanatoria che, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede la possibilità di definire le pendenze affidate agli agenti della riscossione, al netto di sanzioni e interessi di mora.
La Rottamazione-ter interessa debiti fiscali derivanti da cartelle IVA, IRPEF, IRAP, contributi INPS/INAIL ed altresì cartelle di pagamento contenenti sanzioni amministrative legate a violazioni del Codice della Strada e si contraddistingue dalle precedenti “rottamazioni” perché prevede la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco a condizioni agevolate, tra cui:
- l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
- la possibilità di rateizzare il pagamento in massimo 10 rate consecutive di pari importo in 5 anni
- il tasso di interesse ridotto al 2% l’anno (percentuale più che dimezzata rispetto alle versioni precedenti che prevedevano il 4.5%);
- la possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Attenzione: Possono aderire alla rottamazione ter anche coloro che avevano presentato domanda per le definizioni agevolate degli anni scorsi, La rottamazione-ter al riguardo detta specifiche regole per consentire anche ai contribuenti che hanno aderito alle vecchie “rottamazioni” di sanare la propria posizione e aderire alla nuova procedura:
- I debitori che hanno presentato domanda per la prima rottamazione (la 1.0) ma non sono riusciti a pagare gli importi dovuti, possono regolarizzare la propria posizione senza condizioni specifiche.
- Coloro che avevano già aderito alla rottamazione bis e sono in regole con le rate di luglio, settembre e ottobre, le restanti somme vengono automaticamente dilazionate in dieci rate e l’agente della riscossione invia la relativa comunicazione entro il 30 giugno. Questi contribuenti non devono fare niente: il meccanismo come detto è automatico. Resta la possibilità di saldare il tutto con un’unica rata entro il 31 luglio 2019.
- Chi invece non è riuscito a pagare le rate della precedente “rottamazione bis” ha la possibilità di mettersi in regola entro il 7 dicembre 2018. Se le rate dimenticate vengono saldate entro il 7 dicembre, infatti, il debito residuo del 20%, potrà essere pagato in cinque anni, in due rate annuali con scadenza 31 luglio e 30 novembre a decorrere dal 2019. Anche in questo caso Il contribuente ha la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.Dunque coloro che hanno aderito alla rottamazione bis possono aderire a questo nuovo provvedimento di definizione agevolata solo se in regola con le tre rate dovute nel 2018, da pagare entro il termine del 7 dicembre. Solo la parte restante del debito (20%) potrà avvalersi della più vantaggiosa rateazione spalmata su cinque anni, con due versamenti ogni anno.
- Coloro che, invece, aderiscono direttamente alla rottamazione ter senza avere in corso un pagamento rateale previsto dalla rottamazione bis, possono avere l’intera somma dovuta rateizzata in cinque anni.
