TRACCAIABILITÀ PER GLI AUTOTRASPORTATORI

NO CONTANTI AUTOTRASPORTIAl fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall`ammontare dell`importo dovuto. Dal 12 Novembre 2014 (gg successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133), è entrato in vigore il divieto di utilizzo del denaro contante, di qualsiasi importo, per i soggetti della filiera dei trasporti, tenuti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada.

Per adempiere al pagamento di un contratto di trasporto, la disposizione impone al soggetto interessato (in genere il committente) di utilizzare STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI : bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali, ecc.
Dal 12 Novembre 2014, è quindi esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in contanti di prestazioni di autotrasporto anche per importi inferiori agli € 999,99 (il principio generale stabilisce l’obbligo di pagare con modalità tracciabili per importi immediatamente superiori a questa cifra).

  • Il committente non potrà pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura
  • Lo spedizioniere non potrà pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura e non potrà incassare la propria fattura dal committente in contanti
  • Il vettore non potrà pagare il sub-vettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura
  • Il vettore – il sub vettore – lo spedizioniere – non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti indipendentemente dall`ammontare della fattura

In particolare si ritiene che anche il pagamento di acconti o rate relativi a fatture emesse in conseguenza di un contratto di trasportoAUTOTRASPORTI2 (anche se la “rata” sia di importo inferiore ai 1.000 €.) non possa essere eseguito in contanti.

La mancata segnalazione di operazioni in contanti e’ punita dall`articolo 58 del D.lgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell`importo dell`operazione.